Indice
Articolo 1: Denominazione e sede
È costituita nel rispetto della Costituzione, del D.Lgs. n.117/2017 e del codice civile negli artt. 14-42, in particolare dell’art. 36, l’Associazione denominata Laboratorio Villanova (di seguito denominata Associazione) con sede provvisoria in via San Giovanni, 234 a Cagliari.
Articolo 2: Caratteristiche
L’Associazione nasce spontaneamente, non ha scopo di lucro, è democratica, apartitica e aconfessionale. La sua durata è illimitata ed il suo scioglimento potrà avvenire solo per volontà dell’Assemblea. Gli eventuali utili non possono essere ripartiti neanche indirettamente. Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.
Articolo 3: Finalità, scopi e principi dell’Associazione
L’Associazione vuole essere espressione dell’interesse comune delle persone che vivono ed operano nell’ambito del quartiere di Villanova, nella città di Cagliari.
Finalità dell’associazione è promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, alla formazione delle decisioni, allo svolgimento e alla valutazione delle conseguenti attività pubbliche che riguardano il quartiere di Villanova e la città di Cagliari. L’Associazione intende farsi interprete e promotore delle istanze dei suoi rappresentati e dell’interesse collettivo presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, stimolandone e verificandone l’operato.
Scopo dell’associazione è la promozione di iniziative di vario tipo, con l’obiettivo di un miglioramento della qualità della vita e della tutela della salute pubblica, contribuendo a costruire, sostenere e realizzare un modello di sviluppo sociale, culturale ed economico del quartiere e della città nel suo complesso, imperniato su:
- il rispetto e la tutela dell’ambiente;
- la mobilità sostenibile;
- la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale di Villanova;
- il recupero civico degli spazi pubblici, nel rispetto del tessuto storico urbanistico e sociale del quartiere;
- la creazione di uno spazio urbano inclusivo, accessibile, a misura delle bambine e dei bambini, in un’ottica di transizione ecologica.
L’Associazione persegue questi obiettivi mettendosi a disposizione dei decisori come soggetto propositivo e collaborativo, che fonda la propria attività su un modello partecipativo aperto al coinvolgimento proattivo con altri soggetti.
Le decisioni e le attività dell’Associazione sono ispirate ai principi del dialogo costruttivo tra esigenze diverse, delle pari opportunità dei generi, della solidarietà e della condivisione, dell’inclusività delle generazioni, dell’attenzione alle necessità dei soggetti vulnerabili e basate sul rispetto dei diritti inviolabili della persona. Tutte le attività non conformi agli scopi e ai principi dell’associazione sono espressamente vietate.
Articolo 4: Soci
Sono ammessi a far parte dell’Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta e che accettano gli articoli dello Statuto, delle delibere e dei regolamenti interni, che condividano gli scopi e i principi dell’Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento. L’organo competente a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti soci è il Consiglio Direttivo. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni dalla presentazione della domanda scritta nella quale il richiedente dovrà specificare le proprie complete generalità. In base alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione, previa comunicazione dell’apposita informativa sul trattamento ai sensi del Reg. UE 2016/679. Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare l’eventuale diniego. All’atto dell’ammissione il socio si impegna al versamento della quota di autofinanziamento annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio dall’Assemblea ordinaria, al rispetto dello Statuto, delle delibere e dei regolamenti emanati. Non è ammessa la figura del socio temporaneo. La quota associativa non è trasmissibile. Sono previste due categorie di soci:
– soci fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione, hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità, salvo recesso o esclusione, non è soggetta ad iscrizione annuale, ma solo al pagamento della quota sociale.
– soci effettivi: coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di soci effettivi è subordinata all’iscrizione e al pagamento della quota sociale. Il numero dei soci effettivi è illimitato. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale entro 10 giorni dall’iscrizione nel libro soci.
L’ammontare della quota annuale è stabilito dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio. Le attività svolte dai soci a favore dell’Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite. L’Associazione può in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.
Articolo 5: Diritti dei soci
I soci aderenti hanno diritto di partecipare all’attività e all’assemblea dell’Associazione, eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente Statuto. L’Associazione si avvale in modo prevalente di attività prestata in forma volontaria e gratuita dei propri associati: il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata. Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell’Associazione, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003). Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto.
Articolo 6: Doveri dei soci
Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali. Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà nel rispetto del presente Statuto, dei regolamenti e delle linee programmatiche emanate.
Articolo 7: Recesso/esclusione del socio
Il socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato. Il socio può essere escluso dall’Associazione in caso di inadempienza dei doveri previsti dall’art. 6 o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa. L’esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Deve essere comunicata per scritta, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all’esclusione e ratificata dall’assemblea soci nella prima riunione utile a seguito dell’eventuale replica e difesa che deve essere consentita al socio escluso. Soci receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
Articolo 8: Gli organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.
Articolo 9: L’Assemblea
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione. L’Assemblea dei soci è costituita dai soci fondatori e dai soci effettivi, è convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, per discutere delle attività svolte e da svolgere, approvare a maggioranza dei presenti il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo, la nomina dei membri scaduti del Consiglio Direttivo e le linee programmatiche dell’Associazione.
L’Assemblea è convocata almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione, mediante avviso con il quale si porti a conoscenza di tutti i soci il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, inviato per iscritto agli associati e affisso nei locali della sede e/o diffuso digitalmente.
L’Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo e deve essere convocata anche nel caso in cui lo richieda il Consiglio Direttivo o almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti. L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. È straordinaria l’Assemblea convocata per la modifica dello Statuto o deliberare il trasferimento o lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti.
L’Assemblea ordinaria:
- elegge il Presidente
- elegge il Consiglio Direttivo;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approva il bilancio consuntivo e preventivo annuale ed il rendiconto predisposti dal Consiglio Direttivo; – ratifica annualmente l’importo della quota sociale di adesione;
- ratifica le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
- approva il programma annuale dell’Associazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; sono espresse con voto palese, tranne quelle su problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno. L’Assemblea straordinaria:
- approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, di votare e di essere eletti, tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota. Tutti i soci hanno il diritto di presentare un punto all’ordine del giorno, da discutere in Assemblea dopo la preventiva approvazione da parte del Consiglio Direttivo. Ogni socio ha diritto di esprimere un solo voto e può presentare una sola delega in sostituzione di un socio non amministratore. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall’estensore, è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Presidente nella sede dell’Associazione. A tale verbale si allegano le deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’Assemblea. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne, a proprie spese, una copia.
Articolo 10: Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea e composto da sette a tredici membri in numero dispari, eletti tra i soci dall’Assemblea, che restano in carica un anno e, in caso di recesso anticipato, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima Assemblea, abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti. La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da sei membri del Consiglio Direttivo stesso, con un anticipo di almeno cinque giorni, mediante avviso con il quale si porti a conoscenza di tutti i soci il giorno, l’ora, il luogo e l’ordine del giorno, inviato per iscritto ai consiglieri e affisso nei locali della sede e/o diffuso digitalmente. Le delibere devono avere il voto della maggioranza assoluta dei presenti, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo:
- nomina a suo interno il Segretario, Il Tesoriere e il Vice-Presidente.
- compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- decide sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali;
- attua le delibere assembleari;
- redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sulle attività dell’Associazione;
- redige e presenta all’Assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo e il rendiconto economico;
- ammette i nuovi soci;
- esclude i soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’art.7 del presente statuto.
È sua facoltà redigere regolamenti per la disciplina dell’attività dell’Associazione i quali dovranno essere sottoposti all’Assemblea per l’approvazione. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Nell’ambito del Consiglio Direttivo sono previste almeno le seguenti figure: il Presidente (eletto direttamente dall’Assemblea), il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere (eletti nell’ambito del Consiglio Direttivo stesso).
Articolo 11: Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea. Rappresenta l’Associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale. È eletto direttamente dall’Assemblea e la sua carica ha durata di un anno, salvo rinuncia o revoca deliberata dal Consiglio Direttivo con il voto di almeno 2/3 dei consiglieri presenti. In caso di decadenza anticipata della carica di Presidente decade anche il Consiglio Direttivo. Convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente. Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.
Articolo 12: Il Segretario e il Tesoriere
Il Segretario redige i verbali dell’Assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale dei regolamenti sociali, della convocazione delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti e incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.
Articolo 13: I mezzi finanziari
I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Associazione provengono:
- dalle quote versate dai soci nella misura decisa annualmente dal Consiglio Direttivo e ratificata dall’Assemblea; – dai contributi, donazioni, lasciti in denaro o in altra natura provenienti da persone e/o enti le cui finalità non siano in contrasto con gli scopi sociali; il Consiglio Direttivo potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia tesa a condizionare in qualsivoglia modo l’Associazione;
- da iniziative promozionali;
- da sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, di organismi internazionali, dello Stato, di istituzioni o di enti pubblici, nazionali o esteri;
- da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.Lgs. n.117/2017.
I fondi dell’Associazione non potranno essere investiti in forme che prevedano la corresponsione di un interesse. Ogni mezzo che non sia in contrasto con i regolamenti interni e con le leggi dello Stato Italiano potrà essere utilizzato per appoggiare e sostenere i finanziamenti all’Associazione e arricchire il suo patrimonio.
Articolo 14: Bilancio
L’esercizio finanziario si chiude al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea. Il bilancio consuntivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con voto palese e con le maggioranze previste dallo Statuto. L’Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea di approvazione e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio preventivo è approvato dall’Assemblea ordinaria con voto palese o con le maggioranze previste dallo Statuto. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’Associazione, almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato. Il bilancio consuntivo è composto da un rendiconto economico e da un rendiconto finanziario; il rendiconto economico evidenzia analiticamente le uscite e le entrate secondo criteri di cassa, il rendiconto finanziario evidenzia la situazione patrimoniale dell’Associazione elencando distintamente la liquidità, i debiti, i crediti, il valore stimato del magazzino e degli altri beni mobili ed immobili di proprietà dell’Associazione. Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti. È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati al perseguimento degli scopi sociali.
Articolo 15: Modifiche statutarie
Questo statuto è modificabile con la presenza dei due terzi dei soci dell’Associazione e con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e i regolamenti interni e con la Legge italiana.
Articolo 16: Scioglimento dell’Associazione
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in Assemblea straordinaria. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di associazioni di promozione sociale di finalità similari.
Articolo 17: Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.